Esiste una certa ambiguità normativa riguardante gli interventi di aiuto consentiti nel caso di Bisogni Educativi Speciali degli “altri BES”, cioè di bambini e ragazzi BES “non DSA” e “non H”.
Un approccio poco chiaro e non coerente, è sicuramente poco efficace. Il primo passo per aiutare ad aiutare gli operatori della scuola è quindi disambiguare le criticità.
Mi riferisco alla contraddizione fra la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e le ultime indicazione relative allo svolgimento della Prova INVALSI a.s. 2018, secondo cui “le misure compensative sono applicabili solo agli allievi con DSA certificato mentre gli “altri BES” svolgono la prova ordinaria secondo le modalità standard previste per tutti gli altri allievi.”
Di contro la normativa prevede che la scuola, tramite il consiglio di classe o il team di docenti , sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico,anche indipendentemente dalle diagnosi o dalle certificazioni , debba farsi carico delle difficoltà mostrate dall’alunno consentendo anche agli “altri BES” tutte le misure di intervento previste per i DSA dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 - D.M. 5669/2011».
E’ utile esplicitare e chiarire ulteriormente che gli “ALTRI BES”sono
1) alunni che presentano altri disturbi clinici che non danno diritto all’attivazione né della L.104/92 né alla L.170/2010, ma che sono ricompresi tra le classificazioni diagnostiche dei manuali nosografici di riferimento ICD-10 e DSM-5 (a titolo di esempio, gli alunni con ADHD, DCM, DSL, Spettro autistico ad alto funzionamento, etc..), cioè che manifestano disturbi evolutivi non specifici, altri disturbi della sfera emotivo-comportamentale, etc., per i quali è auspicabile presentare una diagnosi con profilo funzionale;
2) alunni che non necessitano di alcuna certificazione né diagnosi e che rientrano nell’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale(compresi gli alunni stranieri di recente immigrazione) individuati dalla scuola come indicato nella C.M. n. 8 del 06/03/2013; inoltre le situazioni borderline relative a difficoltà importanti nell’apprendimento e a disagio e fragilità personali, fino al quadro cognitivo limite.
Occorrerà ridefinire i significati e la finalità degli interventi di supporto e di aiuto all’interno del Progetto Didattico Personalizzato, affinché acquistino una valenza positiva anche di fronte ad una prospettiva di cambiamento delle strategie di lavoro e dei criteri di valutazione nelle verifiche INVALSI.
Sintesi della criticità normativa:
- la scuola deve farsi carico delle difficoltà dell’alunno con interventi di aiuto didattico (D.M. 5669 del 12 Luglio 2011-Linee guida) anche nel caso degli “altri BES” (Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e C.M. n.8 del 06/03/2013 – diritto al “PDP”), cioè dei bambini e ragazzi BES (certificati e non),“non DSA(L. 170/2010)” e “non H (L.104/92)”.
- Invece nello “svolgimento della Prova INVALSI” , requisito di ammissione all'esame di terza media, le misure compensative sono applicabili solo agli allievi con DSA certificato.
Ne consegue una normativa riguardante l’inclusione scolastica che è una tentata soluzione disfunzionale.
E’ come se prescrivessimo “un ausilio” ad alcuni atleti , gli insegnassimo ad utilizzarlo, e infine glielo togliessimo in una gara fondamentale.
Il sistema valutativo risulta compromesso e l’esperienza emozionale della gara, per questi atleti, se non ristrutturata, una minaccia per autostima e motivazione.
Tolte “le stampelle” con cui si sono allenati, omologati in apparenza agli altri, questi atleti sono resi zoppi dal sistema stesso nella prova finale.
Prof.ssa Malfetti Angelita
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